Legge Ordinaria n. 401 del 03/05/1956 (Pubblicata nella G.U. del 17 maggio 1956)
Modificazioni all'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 232, concernente disposizioni a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 232, e' cosi' modificato "I
sanitari,  medici,  chirurghi  o  veterinari  che  per  essere  stati
licenziati  od  esonerati  dal  servizio,  o dichiarati decaduti data
concorsi  espletati e visti, e di conseguenza non nominati nel posto,
o  non  riconfermati nello stesso per cattiva condotta politica o per
comportamento  contrario al regime fascista, non potettero iscriversi
facoltativamente  alla.  Cassa  di  previdenza  per  le  pensioni  ai
sanitari  di  cui  all'art. 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, ove
siano  attualmente  iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari o
vi  si  iscrivano  nei sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge,  potranno  chiedere  la  retrodatazione  della iscrizione al 1
gennaio  1938  se  il  licenziamento,  l'esonero  dal  servizio  o la
decadenza  dal  concorso  vinto,  con  conseguente mancata nomina nel
posto,  per  motivi  politici,  e'  anteriore  al  1  gennaio 1938, e
dall'epoca  in  cui fu preso il provvedimento se esso e' posteriore a
tale data.
  Quando  il provvedimento di cui al comma precedente fu anteriore al
1  gennaio 1938, il periodo che va dal giorno in cui esso fu preso al
1  gennaio  1938, e' ammesso al riscatto con domanda considerata come
fatta allo stesso 10 gennaio 1938.
  Per  i  servizi  ammessi a riscatto e resi prima del licenziamento,
dell'esonero,  della  decadenza  dal  concorso  vinto o della mancata
nomina  nel  posto  la  domanda  di  riscatto si considera come fatta
all'epoca in cui fu preso il provvedimento se questo fu posteriore al
1  gennaio  1938,  ed  al  1  gennaio  1938,  se  il provvedimento fu
anteriore a questa data.
  Qualora  la  Cassa  per le pensioni ai sanitari avesse provveduto a
sistemare  in  modo  diverso la posizione assicurativa ai sanitari di
cui  ai commi precedenti, su richiesta degli interessati dovra' farsi
luogo all'applicazione del presente articolo.
  Per l'applicazione del presente articolo, i termini di legge per la
presentazione  della  domanda  si  intendono  riaperti  per  sei mesi
decorrenti dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 maggio 1956

                               GRONCHI

                                                   SEGNI - TAMBRONI -
                                                               MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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