Legge Ordinaria n. 526 del 16/05/1956 (Pubblicata nella G.U. del 19 giugno 1956)
Trattamento economico dei portieri degli immobili urbani per la prestazione di lavoro nei giorni festivi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Ai  portieri  che  prestano  la loro opera di vigilanza, custodia e
pulizia  o  soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti
alla  pulizia  con  rapporto  di  lavoro  continuativo negli immobili
urbani  ad  uso  di  abitazione  o  ad  altri usi, compresi quelli di
cooperative  a  contributo statale e di istituti autonomi per le case
popolari,  i  quali  prestano la propria opera nei giorni festivi, e'
dovuta, oltre alla normale retribuzione, una maggiorazione del 40 per
cento.
  Sono  considerati festivi tutti i giorni ritenuti tali agli effetti
civili  ed  elencati  dalla  legge 27 maggio 1949, n. 260, nonche' le
ricorrenze del santo patrono locale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 maggio 1956

                               GRONCHI

                                                  SEGNI - VIGORELLI -
                                                               ROMITA

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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