Legge Ordinaria n. 759 del 18/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 31 luglio 1956)
Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La demaschiatura della quercia sughera e' consentita solo quando il
fusto  abbia  raggiunto  una  circonferenza,  misurata sopra scorza a
metri  1,30 da terra, di centimetri 60. Essa dovra' essere contenuta,
in  altezza  da  terra, entro i limiti corrispondenti al doppio della
circonferenza del fusto misurata come sopra.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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