Legge Ordinaria n. 989 del 31/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 5 settembre 1956)
Norme relative ai ricorsi per Cassazione in materia civile notificati anteriormente al 1 gennaio 1949.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I   ricorsi   per   Cassazione   in   materia   civile,  notificati
anteriormente al 1 gennaio 1949 e non discussi alla data dell'entrata
in  vigore della presente legge, si considerano abbandonati se, entro
il  termine di sei mesi dalla notificazione di regolare diffida dalla
cancelleria  competente alle parti e ai patroni costituiti, non venga
presentata   apposita  istanza  per  la  fissazione  dell'udienza  e,
contemporaneamente  all'istanza,  provveduto  alla  integrazione  dei
depositi per spese e valori bollati.
  Il cancelliere delle sezioni unite o della sezione semplice, cui la
causa  e'  stata assegnata, annota in calce all'istanza la data della
presentazione.  Il  primo  presidente, o il presidente della sezione,
provvede  a  norma, dell'art. 377 del Codice di procedura civile. Non
e' necessario rinnovare l'istanza se la discussione e' rinviata.
  Se  l'istanza non e' presentata nel termine stabilito, o i depositi
non  sono  integrati  nello  stesso  termine,  la Corte di cassazione
pronunzia a norma degli articoli 375 del Codice di procedura civile e
138  delle  disposizioni  di  attuazione e transitorie, approvate con
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
  L'ordinanza, estesa in carta non bollata, dichiara l'estinzione del
processo  di  Cassazione  per  abbandono  del  ricorso  e condanna il
ricorrente  alla  perdita  del  deposito  con  la compensazione delle
spese.
  Qualora alla data d'entrata in vigore della presente legge sia gia'
stata  fissata  l'udienza  per  la discussione dei ricorso notificato
anteriormente  al  1  gennaio  1949,  la Corte di cassazione dichiara
estinto il processo a norma del terzo comma del presente articolo, se
almeno  una  delle  parti non si presenti per chiedere che il ricorso
sia discusso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 luglio 1956

                               GRONCHI

                                                         SEGNI - MORO

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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