Legge Ordinaria n. 1127 del 16/11/1957 (Pubblicata nella G.U. del 4 dicembre 1957)
Sistemazione del personale dipendente dalla Croce Rossa italiana distaccato nella posizione di comando presso i servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  impiegati  della Croce Rossa italiana che alla data di entrata
in  vigore  della presente legge risultano distaccati nella posizione
di comando presso i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle
pensioni  di  guerra,  in applicazione della legge 13 giugno 1952, n.
686,  saranno  inquadrati  nelle categorie del personale non di ruolo
dell'Amministrazione  centrale  del  tesoro,  disciplinato  dal regio
decreto-legge  4  febbraio  1937, n. 100, dal decreto legislativo del
Capo  provvisorio  dello  Stato  4  aprile 1947, n. 207, e successive
norme  integrative  e  di  attuazione, con decorrenza ai soli effetti
giuridici,  dalla data della loro prima assegnazione ai servizi della
Direzione generale delle pensioni di guerra.
  Dalla stessa data ha inizio il computo della anzianita' di servizio
di  cui  agli  articoli  1,  9  e 20 del decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato  4  aprile 1947, n. 207, e successive norme
integrative e di attuazione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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