Legge Ordinaria n. 1144 del 03/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 10 dicembre 1957)
Proroga delle provvidenze a favore del teatro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle nuove disposizioni
regolanti  le  provvidenze  per  il  teatro,  restano  in  vigore gli
articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e l'art. 2 della
legge 31 marzo 1955, n. 175.
  Il  termine fissato dall'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 898,
per  l'attuazione  delle  finalita'  di  cui  all'art.  1 del decreto
legislativo  20  febbraio  1948,  n.  62,  e'  del  pari  prorogato a
decorrere  dal  1 luglio 1957 sino alla entrata in vigore delle nuove
norme regolanti le provvidenze per il teatro.
 

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