Legge Ordinaria n. 1152 del 21/11/1957 (Pubblicata nella G.U. del 12 dicembre 1957)
Istituzione di un fondo di rotazione in valute estere per il finanziamento delle navi militari che si recano all'estero.
La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Dopo  il  secondo  comma  dell'art.  3  del  regio  decreto-legge 5
dicembre  1928,  n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928) n.
3049, sono aggiunti i seguenti comuni:
  "Si  provvede  altresi' alle momentanee deficienze di valuta estera
per  il  finanziamento  delle  navi nei casi in cui debbano spostarsi
immediatamente  e  senza  preavviso  con  l'istituzione,  presso una.
Direzione  di  commissariato  militare  marittimo,  di  un  fondo  di
rotazione in valuta estera nei seguenti limiti massimi di importo:

    Dollari U.S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
    Lire sterline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000
    Franchi francesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000

  Tale fondo sara' reintegrato con l'osservanza delle norme contenute
nella legge 3 marzo 1951, n. 193".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 novembre 1957

                               GRONCHI

                                              ZOLI - TAVIANI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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