Legge Ordinaria n. 1198 del 03/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1957)
Modificazioni alla legge 22 dicembre 1953, n. 955, contenente disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il primo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e'
sostituito dal seguente:
  "L'istituto   nazionale   delle  assicurazioni  e'  autorizzato  ad
assumere  e  a  gestire  per  conto dello Stato in assicurazione o in
riassicurazione  da  imprese di assicurazione autorizzate a norma del
regio   decreto-legge   29   aprile   1923,   n.  966,  la  garanzia,
relativamente  al rischi indicati nell'art. 3, dei crediti dipendenti
da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono
negli  affari  di  esportazione  di  prodotti  nazionali;  nonche' la
garanzia relativamente al rischio indicato al sesto comma dell'art. 3
nei  casi  in cui venga convenuta la clausola di " prezzo fisso " nel
contratto di fornitura".
  Il terzo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e'
sostituito dal seguente:
  "Sul  proposta  del  Comitato  di  cui all'art. 9, il Ministero del
tesoro   puo'   consentire  l'ammissione  alla  garanzia  statale  di
operazioni  subordinate  a  dilazioni  di  pagamento che oltrepassino
quelle previste dal comma precedente" .
 

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