Legge Ordinaria n. 1208 del 29/11/1957 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1957)
Modifiche alle norme sul Consiglio superiore dei lavori pubblici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  3  della  legge  18  ottobre  1942,  n.  1460, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Il  Consiglio superiore, oltre che dal presidente e dai presidenti
di sezione, e' costituito dai seguenti membri:
    a)  i  direttori  generali  del Ministero dei lavori pubblici, il
direttore  generale  della  Azienda  nazionale  autonoma delle strade
statali  e l'ispettore generale preposto all'ispettorato centrale per
la ricostruzione edilizia;
    b)  i  capi  degli  Uffici  decentrati  del  Ministero dei lavori
pubblici  e  l'ispettore  generale  preposto  all'ispettorato  per il
Tevere;
    c)  gli ispettori generali del Genio civile in servizio presso il
Ministero  dei lavori pubblici e gli ispettori generali tecnici delle
nuove costruzioni ferroviarie;
    d) tre consiglieri di Stato;
    e) quattro avvocati dello Stato;
    f)  un  rappresentante  del  Ministero  degli  affari  esteri con
qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata;
    g) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia con
    funzioni  non  inferiori  a  quelle  di  magistrato  di  Corte di
    cassazione;
h) il segretario generale e il direttore generale dei Servizi
medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
    i)  un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica, non
inferiore  a  ispettore  generale dei ruoli della Ragioneria generale
dello Stato;
    l) i direttori generali: dell'Amministrazione civile, del Catasto
e  dei  Servizi tecnici erariali, del Demanio, della Cassa depositi e
prestiti,  dell'Antichita'  e  belle  arti,  della  Bonifica  e della
Colonizzazione,  delle Foreste, della Produzione agricola, del Lavoro
marittimo e portuale e dei porti, del Turismo, delle Miniere e de gli
Affari   generali   del   Ministero   dell'industria   e   commercio,
dell'Ispettorato  della  motorizzazione  civile  -  dei  trasporti in
concessione e dell'Ispettorato delle partecipazioni statali;
    m)  il  direttore dell'Ufficio idrografico della Marina militare,
il  capo  dell'Ufficio  trasporti del Ministero della difesa, nonche'
due  ufficiali  generali  di  cui  uno  per  l'Esercito e l'altro per
l'Aeronautica;
    n) tre funzionari tecnici delle Ferrovie dello Stato di grado non
inferiore al secondo delle tabelle organiche delle Ferrovie stesse;
    o)   due   funzionari   tecnici   designati   dal   Ministro  per
l'agricoltura e le foreste;
    p)  cinque  ispettori  generali  tecnici  ed  uno  amministrativo
dell'ispettorato  della  motorizzazione  civile  e  dei  trasporti in
concessione;
    q)  il  capo del Servizio centrale per l'edilizia, scolastica del
Ministero della pubblica istruzione;
    r) un ispettore generale tecnico dell'Amministrazione delle poste
e telecomunicazioni;
    s)  due tecnici designati dal Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro;
    t)  sedici  esperti  nelle  materie  di  competenza del Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici,  di  cui  un  rappresentante  delle
Amministrazioni    provinciali    ed    un    rappresentante    delle
Amministrazioni  comunali, scelti su terne designate dalle rispettive
associazioni nazionali.
  I  componenti  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici non
possono farsi rappresentare".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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