Legge Ordinaria n. 1224 del 29/11/1957 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1957)
Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In   esecuzione  delle  norme  contenute  nel  paragrafo  23  della
Convenzione  sulle  disposizioni  transitorie annessa al Trattato che
istituisce  la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio firmato a
Parigi  il  18  aprile  1951,  reso  esecutivo in Italia con legge 25
giugno 1952, n. 766, e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte le
provvidenze  indicate all'art. 3 a favore del personale licenziato da
aziende  siderurgiche  rientranti  nella  sfera  di  applicazione del
Trattato  anzidetto,  successivamente al 1 maggio 1956 e comunque non
compreso nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)