Legge Ordinaria n. 1225 del 06/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1957)
Concessione di un contributo annuo di L. 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

  E'  autorizzata  la  concessione  di  un  contributo  annuo di lire
1.900.000  a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i
rifugiati,  per  la  durata di tre esercizi finanziari consecutivi, a
decorrere dall'esercizio 1956-57.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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