Legge Ordinaria n. 1227 del 13/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1957)
Stanziamenti straordinari per la difesa del patrimonio artistico, storico e bibliografico della Nazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa di lire 18.000.000.000 per provvedere ad
opere  e  lavori  straordinari  per  la conservazione, manutenzione e
restauro di cose mobili ed immobili di interesse artistico, storico e
bibliografico soggette alla legge 1 giugno 1939, n. 1089.
  Detta spesa, da inscriversi nello stato di previsione del Ministero
della   pubblica  istruzione,  sara'  ripartita,  in  dieci  esercizi
finanziari, come segue:
      Esercizio 1956-57............................. L. 900.000.000
          " 1958-59............................. " 2.100.000.000
          " 1959-60............................. " 2.100.000.000
          " 1960-61............................. " 2.500.000.000
          " 1961-62............................. " 2.500.000.000
          " 1962-63............................. " 2.100.000.000
          " 1963-64............................. " 1.600.000.000
          " 1964-65............................. " 1.600.000.000
          " 1965-66............................. " 1.300.000.000
          " 1966-67............................. " 1.300.000.000

  Una  quota  non superiore al 2 per cento degli stanziamenti annuali
di  cui  al  precedente  comma  potra'  essere  destinata ad oneri di
carattere generale.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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