Legge Ordinaria n. 1239 del 20/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 2 gennaio 1958)
Modifica degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  n.  4) dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio
1952, n. 621, e' sostituito dal seguente:
  "4)  i  criteri per il calcolo delle disponibilita' di mano d'opera
delle  aziende condotte da coltivatori diretti e da mezzadri e coloni
parziari,   considerando  i  ragazzi  effettivamente  occupati  nella
conduzione del fondo per tutta l'annata agraria dai 14 ai 16 anni per
mezza  unita' lavorativa di uomo o di donna, secondo il sesso, dai 16
ai 18 per il 75 per cento".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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