Legge Ordinaria n. 1252 del 23/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1958)
Modificazioni all'ordinamento delle scuole di ostetricia.
    La  Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma  dell'art.  6  del, regio decreto-legge 15 ottobre
1936,  n.  2128,  convertito  nella  legge  23 marzo 1937, n. 921, e'
sostituito dal seguente:
  "Il corso di studi per il conseguimento del diploma di ostetrica ha
la durata di due anni".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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