Legge Ordinaria n. 232 del 28/03/1957 (Pubblicata nella G.U. del 27 aprile 1957)
Valutazione del servizio prestato dalle ostetriche già addette agli Uffici sanitari provinciali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nei concorsi pubblici per i quali non sia scaduto il termine per la
presentazione  delle  domande  alla  data di entrata in vigore della,
presente  legge  ed  in quelli che verranno indetti entro cinque anni
dalla  data  medesima,  il servizio prestato dalle ostetriche addette
all'Alto  Commissariato  per  l'igiene  e  la sanita' pubblica e Atti
Uffici  sanitari provinciali e' equiparato per meta' della sua durata
a quello delle titolari di condotta.
  Nei   confronti   delle  predette  ostetriche  non  si  applica  la
disposizione  concernente  il  limite  massimo  di  eta', fissato per
l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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