Legge Ordinaria n. 244 del 28/03/1957 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1957)
Norme in materia di proroga dei contratti agrari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  norme  di  cui  alla legge 11 luglio 1952, n. 765, si applicano
anche  a  tutti  i  contratti  ivi considerati ed alle concessioni di
terre  incolte  od  insufficientemente  coltivate  di  cui al decreto
legislativo  luogotenenziale  19  ottobre  1944, n. 279, e al decreto
legislativo  6  settembre  1946,  n.  89, e successive integrazioni e
modificazioni,  stipulati  o  disposte  successivamente  alla data di
entrata  in  vigore  della  predetta  legge e comunque attualmente in
corso,  e sempre che non sia intervenuta una sentenza di rilascio del
fondo, passata in giudicato.
 

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