Legge Ordinaria n. 250 del 17/04/1957 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1957)
Abrogazione dell'art. 3 della legge 1 agosto 1941, n. 940, relativa al finanziamento dei lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E' abrogato l'art. 3 della legge 1 agosto 1941, n. 940.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 aprile 1957

                               GRONCHI

                                              SEGNI - MEDICI - ROMITA

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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