Legge Ordinaria n. 26 del 15/02/1957 (Pubblicata nella G.U. del 5 marzo 1957)
Concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  partire  dall'esercizio  finanziario  1957-58  e' stanziata, nel
bilancio  del  Ministero  di grazia e giustizia, la somma annua di L.
1.000.000.000  per  la concessione di contributi integrativi a favore
dei  Comuni  che,  ai sensi della legge 25 giugno 1956, n. 702, siano
stati    autorizzati    ad   eseguire   costruzioni,   ricostruzioni,
sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari cedendo
parte  del  contributo  che  lo  Stato corrisponde annualmente per il
servizio dei locali giudiziari.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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