Legge Ordinaria n. 450 del 27/06/1957 (Pubblicata nella G.U. del 28 giugno 1957)
Integrazione di fondi per l'applicazione delle provvidenze a favore delle imprese danneggiate a causa di pubbliche calamità.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  limite  di  spesa  di  cui  all'ultimo  comma  dell'art.  5 del
decreto-legge  15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con integrazioni
e modifiche, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, gia' elevato a lire
2.000.000.000  con  l'art.  1  della legge 15 maggio 1954, n. 234, e'
ulteriormente aumentato a lire 2.500.000.000.
  Lo  stanziamento  di  lire  750.000.000  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art.  7-bis  dello  stesso  decreto-legge,  gia'  elevato a lire
900.000.000  con  l'art.  1  della legge 15 maggio 1954, n. 234, ed a
lire  980.000.000 con l'art. 1 della legge 22 giugno 1956, n. 713, e'
ulteriormente elevato a lire 1.180.000.000.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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