Legge Ordinaria n. 474 del 02/07/1957 (Pubblicata nella G.U. del 4 luglio 1957)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271,
concernente  disposizioni  per  la prevenzione e la repressione delle
frodi nel settore degli oli minerali, con le seguenti modificazioni:

Art. 1:
  nel primo comma sono soppresse le parole: "impiantare od".
  Il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
  "Sono altresi' soggetti alla denuncia di cui al precedente comma:
    a)   l'esercizio   di  depositi  per  usi  privati,  agricoli  ed
industriali,  aventi capacita' superiore a 10 metri cubi. Tale limite
e'  elevato  a 25 metri cubi per i soli depositi di olio combustibile
per  usi  privati.  Agli  effetti  di  tale limite non si cumulano le
singole  capacita'  dei  depositi  di  olio combustibile destinato al
riscaldamento  appartenenti ad uno stesso proprietario, ma ubicati in
fabbricati diversi ed annessi ad impianti di riscaldamento distinti;
    b) l'esercizio di stazioni di servizio e di distributori stradali
di carburanti;
    c)  l'esercizio  di  apparecchi  di  distribuzione  automatica di
carburanti  per  usi  privati,  agricoli  ed industriali, collegati a
serbatoi la cui capacita' globale supera i 10 metri cubi".
  "La denuncia, deve essere corredata:
    1)  per  i  depositi:  della  copia dell'atto di concessione o di
quello  di  autorizzazione, in quanto previsti, ai sensi dell'art. 11
del  regio  decreto-legge  2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella
legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;
    2)  per le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione
automatica  di  carburanti  che  non  sono  soggetti alla concessione
prescritta  dai  regio  decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741: della
copia  dell'autorizzazione rilasciata dal prefetto della Provincia ai
sensi della legge 23 febbraio 1950, n. 170.
  "Sono  esenti  dall'obbligo della denuncia di cui al primo comma, i
depositi  per  la  vendita  al  minuto,  purche'  la quantita' di oli
minerali   carburanti,   combustibili  o  lubrificanti,  detenuta  in
deposito, non superi complessivamente 5 quintali".

Art. 2:
  Il primo comma e soppresso.
  Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Per  i  depositi,  le  stazioni  di  servizio  e gli apparecchi di
distribuzione  automatica  di  carburanti,  in  genere,  che  saranno
istituiti  posteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  la  denuncia  di  cui  all'art.  1  deve  essere presentata
all'Ufficio  tecnico  delle  imposte  di  fabbricazione almeno trenta
giorni prima dell'attivazione dell'esercizio".

Art. 3:
  Il primo comma e' sostituito dai seguenti:
  "I  titolari  dei  depositi  di  oli  minerali,  delle  stazioni di
servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti
in genere, di cui al primo e secondo comma dell'art. 1, devono essere
muniti  di  apposita  licenza  triennale  soggetta al solo diritto di
bollo   e   rilasciata   dall'Ufficio   tecnico   delle   imposte  di
fabbricazione  e  sono obbligati alla tenuta del registro di carico e
scarico. I registri di carico e scarico, corredati dei certificati di
provenienza  della  merce,  debbono  essere  restituiti al competente
Ufficio  tecnico  delle imposte di fabbricazione appena esauriti, per
la rinnovazione.
  "Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 25 del regio
decreto  20  luglio  1934,  n.  1303,  la licenza viene rilasciata al
locatario  o  al comodatario, ai quali incombe l'obbligo della tenuta
del registro di carico e scarico".
  All'ultimo  comma  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole:
"nonche'  l'esclusione  dal rilascio di altra licenza di cui al primo
comma, per un periodo di cinque anni".

Art. 4:
  Il secondo comma e' soppresso.

Art. 5:
  Nel  secondo  comma  alle  parole: "all'art. 1", sono sostituite le
altre:  "al  primo  e  secondo  comma  dell'art. 1"; e sono, in fine,
aggiunte  le  seguenti  parole: "salvo quanto disposto dal successivo
art. 5-bis".
  L'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
  "Il  certificato  di  provenienza  deve  recare l'indicazione della
qualita'  e  della  quantita'  dei  prodotti; il numero e il tipo dei
recipienti  in  cui  essi  sono  contenuti;  il  nome,  il  cognome e
l'indirizzo  del  mittente e del destinatario con la precisazione del
deposito  di  provenienza e di destinazione; la specie del trasporto.
Qualora  il  trasporto  avvenga  per via ordinaria, il certificato di
provenienza  deve indicare anche il nominativo di colui che esegue il
trasporto e quello del vettore, il numero di targa e di matricola del
mezzo,  l'itinerario  di  massima  da  seguire  e  il tempo utile per
giungere a destinazione.
  "Il  certificato di provenienza deve essere custodito dal personale
incaricato  del  trasporto,  per  essere  esibito,  a richiesta, agli
organi  di  controllo e poi consegnato al destinatario del carico che
ne  deve  rilasciare ricevuta. Prima della consegna della merce e del
certificato,  l'incaricato  del  trasporto  attesta  sul  certificato
stesso, apponendovi la propria firma, che il trasporto e' avvenuto.
  "Il  destinatario  del  carico che sia esercente di deposito di oli
minerali,  di  stazione di servizio o di apparecchio di distribuzione
automatica di carburanti di cui al primo e secondo comma dell'art. 1,
e'  tenuto  ad  allegare il certificato di provenienza al registro di
carico   e   scarico   previsto   dall'art.   3,   a  giustificazione
dell'introduzione   in   deposito  della  corrispondente  partita  di
progetto.
  "Fuori  dei casi previsti dai comma precedente, il destinatario del
carico deve custodire il certificato di provenienza per la, durata di
un  anno  dalla  data  del  rilascio  per esibirlo, a richiesta, agli
organi incaricati dei riscontri".
  Dopo l'art. 5 e' aggiunto il seguente:

Art. 5-bis:
  "Sono  esenti  dall'obbligo  della  tenuta del registro di carico e
scarico  nonche'  dal  vincolo  del  certificato  di  provenienza  le
stazioni di servizio ed i distributori fissi di carburanti in genere,
per  i  soli  oli  minerali  lubrificanti  confezionati  in  appositi
recipienti,  del  contenuto  massimo  di  20  chilogrammi,  muniti di
chiusura   stabile   a   macchina,   a   saldatura   o   a  suggello,
contraddistinti  da  marchi  della  ditta fabbricante, importatrice o
confezionatrice, recanti l'indicazione della qualita' e quantita' del
prodotto,  sempreche'  la  giacenza  in  deposito non ecceda i cinque
quintali".

Art. 6:
  Sono aggiunti, alla fine dell'articolo, i seguenti commi:
  "L'Amministrazione   finanziaria   puo'  tuttavia  autorizzare  oli
esercenti  depositi  liberi,  per  usi  commerciali,  di oli minerali
carburanti combustibili e lubrificanti, all'emissione dei certificati
di  provenienza  per  i  prodotti  che  le  ditte  medesime intendono
estrarre dai loro depositi.
  "I  certificati  di  provenienza, composti di matrice, figlia e due
riscontrini,   sono   staccati  da  appositi  bollettari  predisposti
dall'Amministrazione finanziaria e soggetti a rendiconto.
  "Gli   esercenti   come   sopra  autorizzati  alla,  emissione  dei
certificati  di  provenienza  hanno  l'obbligo di trasmettere anche a
mezzo  lettera  raccomandata,  non  oltre  il  giorno  successivo non
festivo  a  quello di emissione, i riscontrini dei certificati emessi
agli   Uffici  tecnici  delle  imposte  di  fabbricazione  nelle  cui
circoscrizioni  territoriali sono rispettivamente ubicati il deposito
libero  da  cui  i  prodotti  vengono  estratti  e  quello al quale i
prodotti stessi sono destinati".

Art. 7:
  Nel  primo comma, alle parole: "corrispondente all'intera imposta",
sono  sostituite  le  altre:  "nella  misura  del  40 per cento della
imposta".

Art. 8:
  Nel  primo  comma, dopo le parole: "L'Amministrazione finanziaria",
sono  aggiunte  le seguenti: "quando abbia notizia o fondato sospetto
di gravi irregolarita',".
  L'ultimo comma e' soppresso.

Art. 10:
  L'articolo e' sostituito dal seguente:
  Gli  articoli  23-bis  e 23-ter inseriti nel regio decreto-legge 28
febbraio  1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739,
con   l'articolo  6  del  decreto-legge  3  dicembre  1953,  n.  878,
convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, sono cosi' modificati:
  Art.  23-bis.  -  "Chiunque  destina  prodotti petroliferi comunque
esenti,   a  norma  delle  disposizioni  in  vigore  dall'imposta  di
fabbricazione  o  dalla  corrispondente  sovrimposta  di  confine,  o
soggetti  ad  aliquota  ridotta  di imposta, ad usi diversi da quelli
previsti  dalle annesse tabelle A) e B), e' punito, indipendentemente
dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre
anni  e con la multa non inferiore al doppio ne' superiore al decuplo
dell'imposta evasa, o di cui fu ottenuto indebitamente il rimborso.
  "Se  la  quantita'  dei  prodotti  petroliferi di cui al precedente
comma  e' superiore a 20 quintali, la pena e' della reclusione da uno
a cinque anni oltre la multa.
  "Il  tentativo  e' punito con la stessa pena stabilita per il reato
consumato.
  "I  prodotti  oggetto  della violazione ed i mezzi adoperati per la
frode sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.
  "Se  la  quantita'  dei  prodotti  petroliferi  e'  inferiore  a un
quintale,  si  applica soltanto la pena della ammenda nella misura di
cui al primo comma del presente articolo.
  "Il  gestore del deposito o del sub-deposito dei prodotti di cui al
primo  comma,  qualora  la consegna dei prodotti sia effettuata senza
l'osservanza  delle  formalita' prescritte per la consegna stessa, e'
punito  con  la  ammenda  da lire 50.000 a lire 300.000, salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato.
  "Le  disposizioni  dei  commi  terzo, quarto e sesto sono stabilite
rispettivamente  in  deroga  agli  articoli  56,  240 e 26 del Codice
penale".
  Art.  23-ter.  -  "Chiunque  miscela prodotti petroliferi liberi da
tributi per ottenere altri prodotti petroliferi, soggetti ad aliquota
d'imposta  superiore a quella assolta su una qualsiasi delle sostanze
impiegate  nella  miscela, e' punito, indipendentemente dal pagamento
dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta
medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni.
  Se  la  quantita'  dei  prodotti  petroliferi  e' superiore a venti
quintali  la  pena  e' della reclusione da uno a cinque anni oltre la
multa.
  La  multa  e'  commisurata  oltre  che ai prodotti complessivamente
ultimati,  anche  a  quelli  che  si  sarebbero potuti ottenere dalle
materie  prime  in  corso  o  in  attesa  di  lavorazione, o comunque
esistenti  in fabbrica, nello opificio o nel deposito e nei locali in
genere in cui venne consumata la frode.
  Alle stesse pene soggiace chiunque miscela prodotti petroliferi non
soggetti   ad   imposta   di  fabbricazione  od  alla  corrispondente
sovrimposta  di  confine  per ottenere, direttamente od in aggiunta a
prodotti  petroliferi  che  hanno  assolto il tributo, altri prodotti
petroliferi assoggettati ad imposta.
  Il  tentativo  e'  punito con la stessa pena stabilita per il reato
consumato.
  Le  materie  prime,  i prodotti fabbricati ed i mezzi adoperati per
commettere  la  frode, sono soggetti a confisca a termini della legge
doganale.
  Le  disposizioni  dei  commi  primo  e  quarto, quinto e sesto sono
stabilite  in  deroga  rispettivamente agli articoli 24, 56 e 240 del
Codice penale".
  Dopo l'art. 12 e' aggiunto il seguente articolo:

Art. 12-bis:
  "Chiunque  con qualsiasi mezzo fraudolento procura a se' o ad altri
gli  speciali  buoni  che  danno  titolo  al ritiro della benzina col
pagamento dell'imposta di fabbricazione nella misura ridotta prevista
dalla  tabella  B, n. 1, annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953, n.
878,  convertito  nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila ad
un milione.
    "Il  tentativo e' punito con la stessa pena prevista per il reato
consumato.
    "Le   disposizioni   dei   commi   precedenti   sono   stabilite,
rispettivamente, in deroga agli articoli 24 e 56 del Codice penale".

Art. 13:
  L'articolo e' sostituito dal seguente:
  "Chiunque   esercita,  un  deposito  di  oli  minerali  carburanti,
combustibili   o   lubrificanti,   una  stazione  di  servizio  o  un
apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati
a  termini  dell'art. 1, e' punito con la multa dal doppio al decuplo
dell'imposta   relativa  ai  prodotti  trovati  nel  deposito,  nella
stazione  di servizio o nel distributore automatico, e, in ogni caso,
non inferiore a lire 300.000.
  "Se  nella  verificazione  dei  depositi  liberi  di  oli  minerali
carburanti,  combustibili  o  lubrificanti, nonche' delle stazioni di
servizio   e   degli   apparecchi   di  distribuzione  automatica  di
carburanti, si rinvengono eccedenze in confronto delle risultanze del
registro  di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari
certificati  di  provenienza,  il  gestore e' punito con la multa non
minore  del doppio ne' maggiore del decuplo dell'imposta dovuta sulle
quantita'   eccedenti  accertate,  oltre  al  pagamento  del  tributo
"Tuttavia  non  si  fa  luogo  ad  alcun addebito nei confronti degli
esercenti  di  distributori  fissi  e  stazioni,  di servizio, per le
eccedenze  di carburanti non superiori al cinque per mille rapportato
alle  erogazioni  registrate  dal contatore totalizzatore nel periodo
preso a base dalla verifica.
  "Indipendentemente dalla applicazione delle pene su indicate per la
giacenza   non   giustificata   di  prodotti  petroliferi,  chiunque,
essendovi  obbligato  non  tenga  o tenga irregolarmente o rifiuti di
presentare  il  registro  di carico e scarico, con i documenti che vi
devono  essere annessi, e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire
300.000. La stessa pena si applica al destinatario del carico che non
conservi  o  non  esibisca,  a  richiesta degli organi incaricati del
controllo, i certificati di provenienza.
  "Non  costituisce irregolarita', agli effetti del comma precedente,
l'esistenza  accertata  di  una differenza tra le giacenze reali e le
risultanze  contabili,  quando  sia contenuta entro i limiti fissati:
per  le  eccedenze,  dal  terzo comma del presente articolo e, per le
deficienze,   entro   quelli   stabiliti   dall'art.   14  del  regio
decreto-legge  28  febbraio  1939,  n.  334, convertito nella legge 2
giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.
  "Le   disposizioni  del  quarto  comma  sono  stabilite  in  deroga
all'articolo 26 del Codice penale".

Art. 15:
  Il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Chiunque  trasporta  o  fa trasportare oli minerali combustibili o
carburanti,  anche  denaturati,  o lubrificanti, senza certificato di
provenienza,  nei  casi in cui esso sia prescritto, o con certificato
scaduto,   falso   od  alterato,  e'  punito,  indipendentemente  dal
pagamento  dell'imposta  evasa,  con  la reclusione da sei mesi a tre
anni, e con la multa non inferiore al doppio ne' superiore al decuplo
dell'imposta  medesima,  ma  non  inferiore,  in  ogni  caso,  a  due
milioni".
  Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
  "Nei   casi   in  cui  il  certificato  di  provenienza  rilasciato
dall'esercente   autorizzato   all'emissione,  manchi  di  uno  degli
elementi   indicati   nell'art.   5,   terzo  comma,  sempreche'  sia
sufficiente  ad  individuare il mittente ed il destinatario, la merce
trasportata  ed  il  trasporto  che  viene  effettuato, da deposito a
deposito, si applica l'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000".
  L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le  disposizioni  dei  commi primo, terzo e quarto sono stabilite,
rispettivamente,  in  deroga  agli  articoli  24, 240 e 26 del Codice
penale".

Art. 16:
  Nel  primo  comma, le parole: "percentuale annua dell'1 per cento",
sono  sostituite  dalle  altre:  "percentuale  semestrale  dell'1 per
cento".

Art. 17:
  L'articolo e' sostituito dal seguente:
  "Chiunque  trasporta  per  via  ordinaria oli minerali, carburanti,
combustibili  e  lubrificanti  e  rifiuta  di  esibire agli organi di
controllo  il  certificate  di  provenienza  previsto dall'art. 5 del
presente  decreto  e  di  cui  sia  in possesso, o non lo consegna al
destinatario   della   merce,  o,  consegnandolo  non  vi  appone  la
annotazione  del  trasporto  eseguito, e' punito con la multa da lire
50.000 ad un milione, in deroga all'articolo 24 del Codice penale.
  "Il  destinatario  della  merce  che  ricevendo  il  certificato di
provenienza non ne rilascia ricevuta a richiesta del trasportatore e'
punito  con la ammenda da lire 50.000 a 300.000 in deroga all'art. 26
del Codice penale".

Art. 18:
  Sono  soppresse,  in  fine, le parole: "in deroga, allo art. 24 del
Codice penale".

Art. 19:
  L'articolo e' sostituito dal seguente:
  "L'esercente   autorizzato   a   rilasciare   il   certificato   di
provenienza,  che omette di inserire in detto documento uno qualsiasi
degli elementi indicati nell'art. 5, ovvero non ottempera all'obbligo
dell'invio,  entro  il termine stabilito dall'art. 6, dei riscontrini
agli  Uffici  tecnici  delle  imposte di fabbricazione, e' punito con
l'ammenda  da  lire  cinquantamila  a  lire  trecentomila,  in deroga
all'art. 26 del Codice penale".
  Dopo l'art. 20, e' aggiunto il seguente:

Art. 20-bis:
  "I  gestori  di  stazioni  di  servizio  o  distributori  fissi  di
carburanti  sono  tenuti ad accertarsi dell'esatta corrispondenza dei
numeri  di serie dei buoni-benzina per turisti stranieri, che vengono
loro esibiti, e di quello di targa dell'automezzo da rifornire, con i
numeri   riportati   sulla  carta  carburante,  prima  di  effettuare
l'erogazione.
  "Debbono,   altresi',  riportare  il  numero  di  targa  del  mezzo
rifornito  sui buoni ritirati ed apporre su di essi il timbro recante
la  data  di rifornimento, nonche' il nome e cognome del gestore e la
localita'   in  cui  sono  ubicati  la  stazione  di  servizio  o  il
distributore fisso di carburante.
  "In  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  ai commi
precedenti,  il gestore e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila
a lire trecentomila, in deroga, all'art. 26 del Codice penale".

Art. 22:
  Dopo   le  parole:  "l'esercente",  sono  aggiunte  le  altre:  "il
vettore".

Art. 23:
  L'articolo e' sostituito dal seguente:
  "Le  disposizioni  contenute  negli articoli 1, 5 e 22 del presente
decreto  non si applicano alle Amministrazioni dello Stato, anche con
ordinamento autonomo, per i prodotti ad esse appartenenti".

Art. 24:
  Alle  parole: "a partire dal 600 giorno", sono sostituite le altre:
"a partire dal 120° giorno".

Art. 25:
  Le parole: "di carattere fiscale," sono soppresse.
  Dopo l'art. 25, sono aggiunti i seguenti:

Art. 25-bis:
  "Il  Ministro  per  le finanze, con propri decreti, prescrivera' le
modalita'  per la tenuta dei registri di carico e scarico nonche' per
la  emissione  e  la  conservazione  dei  certificati di provenienza,
determinando  anche  i  modelli  da  adottare  per i registri e per i
certificati".

Art. 25-ter:
  "La  denuncia  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto,  per i
depositi,  le  stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione
automatica  di  carburanti gia' esistenti deve essere fatta pervenire
al  competente  Ufficio  tecnico  delle  imposte di fabbricazione non
oltre il 900 giorno dall'entrata in vigore del presente decreto".

Art. 25-quater:
  "I  titolari  dei  depositi  delle  stazioni  di  servizio  e degli
apparecchi   di   distribuzione   automatica  di  carburanti  di  cui
all'articolo che precede che presentino la denuncia di cui all'art. 1
oltre  i termini stabiliti, sono puniti con la ammenda da lire 50.000
a lire 300.000 in deroga all'art. 26 del Codice penale".

Art. 25-quinquies:
  "Il   Ministero  delle  finanze  puo'  consentire  ai  titolari  di
concessioni,  per  le  quali,  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto,  sia stato emesso il relativo decreto, la gestione
promiscua  dei  depositi  indicati nell'art. 4 fino alla scadenza del
termine   stabilito   nel   decreto   di  concessione,  sempreche'  i
concessionari   non   siano   stati  denunciati  per  violazioni  che
configurino   reato   di   contrabbando  ed  attuino  le  misure  che
l'Amministrazione  ritenga  di  prescrivere  a tutela degli interessi
fiscali".
 

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