Legge Ordinaria n. 578 del 08/07/1957 (Pubblicata nella G.U. del 25 luglio 1957)
Modificazioni alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, concernente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                  IL PRESIDENTE E DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Al  primo  comma  dell'art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67,
sono aggiunte le seguenti parole "salvo il rispetto della percentuale
stabilita dal secolo comma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n.
1312, a favore dei mutilati ed invalidi di guerra".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 luglio 1957

                               GRONCHI

                                                  ZOLI - GUI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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