Legge Ordinaria n. 587 del 15/07/1957 (Pubblicata nella G.U. del 27 luglio 1957)
Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata per l'importazione di navi estere.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  le navi mercantili importate fino al 31 dicembre 1957 da parte
di  chi  ne  ha effettuato direttamente l'acquisto dalla ditta estera
venditrice,  l'imposta di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940,
n. 762, e' stabilita nella misura dell'uno per cento.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 luglio 1957

                               GRONCHI

                                            ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI
                                                             CASSIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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