Legge Ordinaria n. 667 del 30/07/1957 (Pubblicata nella G.U. del 8 agosto 1957)
Autorizzazione della spesa di L. 50.000.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e modifica dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
    La  Camera  dei  deputati ed il Senato della Repubblica hanno uno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1

  E'  autorizzata  la  spesa  di  lire  50  miliardi  per  provvedere
all'esecuzione  di  opere  pubbliche  di bonifica, ai Bensi del regio
decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
  La  spesa  di cui al precedente commi sara' iscritta nello stato di
previsione  dei Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione
di:

  lire 3,5 miliardi per l'esercizio finanziario 1957-58
     " 4,5 "                "          "        1958-59
     " 5   "                "          "        1959-60
     " 7   "                "          "        1960-61
     " 7,5 "                "          "        1961-62
     " 7,5 "                "          "        1962-63
     " 7,5 "                "          "        1963-64
     " 7,5 "                "          "        1964-65
 

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