Legge Ordinaria n. 758 del 12/08/1957 (Pubblicata nella G.U. del 31 agosto 1957)
Elevazione a lire 50 milioni del contributo ordinario annuo per le spese di funzionamento dell'Istituto per l'Oriente.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo ordinario annuo a favore dell'Istituto per l'Oriente
(I.P.O.),  fissato  in  lire  20 milioni con legge 16 aprile 1953, n.
329,  e'  elevato  a  lire  50  milioni  a  decorrere  dall'esercizio
finanziario 1957-58.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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