Legge Ordinaria n. 759 del 12/08/1957 (Pubblicata nella G.U. del 31 agosto 1957)
Soppressione del fondo vestiario per i militari del Corpo degli agenti di custodia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  fondi  individuali  ed il fondo generale per gli appartenenti al
Corpo  degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255
del  regolamento  approvato  con  regio  decreto 30 dicembre 1937, n.
2584, sono soppressi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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