Legge Ordinaria n. 762 del 13/08/1957 (Pubblicata nella G.U. del 2 settembre 1957)
Integrazione delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dei salariati dello Stato contenute nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Dopo  il  terzo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e' aggiunto il seguente comma:
  "I salariati statali in attivita' di servizio che al 30 aprile 1952
si trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la pensione di
invalidita'  e  vecchiaia,  fatta  eccezione  soltanto  del requisito
dell'eta',  avranno  diritto,  allorche' saranno in possesso anche di
questo   ultimo   requisito,   alla  pensione  stessa  per  la  parte
assicurativa  gia'  costituita alla predetta data del 30 aprile 1952,
ferma  restando l'applicazione del precedente secondo comma a partire
dalla cessazione dal servizio".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 agosto 1957

                               GRONCHI

                                                        ZOLI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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