Legge Ordinaria n. 88 del 21/02/1957 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1957)
Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie della penisola Salentina ed altre norme integrative e modificative della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  limite  massimo  di  lire  1.400.000  a  chilometro,  stabilito
dall'art.  2  della  legge  2  agosto 1952, n. 1221, e elevato per le
sovvenzioni  da  accordarsi alla Societa' anonima per le ferrovie dei
Sud-est  per  l'attuazione  de piano di ammodernamento delle ferrovie
della  penisola  Salentina,  ritenuto  ammissibile con voto 17 maggio
1955,  n.  30-A, dalla Commissione istituita con l'art. 1 della legge
medesima,  a  lire 3.327.000 a chilometro per il periodo dal 1 luglio
1952  alla  data  di  ultimazione delle opere, da eseguirsi entro tre
anni  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente legge, e a lire
2.894.000  a  chilometro  per  il  periodo  successivo  di  25 anni a
decorrere dalla data di ultimazione delle opere stesse.
  Dette  sovvenzioni, determinate sulla base di previsione di spese e
di  introiti che tengono conto anche dei risultati di esercizio delle
linee  automobilistiche  in con cessione alla Societa' medesima nella
penisola  Salentina,  sostituiscono  quelle  accordate  con l'art. 16
dell'atto  di  concessione  14  ottobre  1931,  approvato  con  regio
decreto-legge  22  ottobre  1931,  n. 1480, convertito nella legge 25
aprile  1932,  n. 459, e saranno assoggettate soltanto alle revisioni
previste dall'art. 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
 

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