Legge Ordinaria n. 921 del 10/10/1957 (Pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 1957)
Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per  l'agricoltura  e  le  foreste  e'  autorizzato a
stabilire, con decreto da emanarsi entro venti giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge,  le  Province per le quali, essendosi
verificate  in  tutto  o  in  parte  del  loro territorio eccezionali
avversita'  atmosferiche  o  calamita'  naturali per l'annata agraria
1956-57,  le Commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della
legge  18  agosto  1948,  n.  1140, debbono determinare riduzioni dei
canoni  di  affitto di fondi rustici, nella misura percentuale dal 20
al 40 per cento, per ciascuna zona agricola danneggiata a seconda dei
danni subiti.
  Le  Commissioni  tecniche  provinciali  dovranno  emettere  le loro
determinazioni  entro  due mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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