Legge Ordinaria n. 967 del 07/10/1957 (Pubblicata nella G.U. del 28 ottobre 1957)
Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  concessione  del  concorso dello Stato nel pagamento degli
interessi  dei  mutui previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 24
febbraio  1948,  n.  114,  e  successive modificazioni, e dall'art. 3
della  legge  1  febbraio  1956,  n.  53, e' autorizzato il limite di
impegno di 300 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1937-1938
  e   di  200  milioni  per  ciascuno  dei  due  esercizi  finanziari
  successivi.
La somma occorrente per il pagamento dei concorsi previsti dal
comma  precedente  sara'  stanziata  negli  stati di previsione della
spesa  del  Ministero dell'agricoltura e delle foreste negli esercizi
finanziari dal 1957-58 al 1988-89.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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