Legge Ordinaria n. 969 del 07/10/1957 (Pubblicata nella G.U. del 28 ottobre 1957)
Riordinamento di indennità varie spettanti al personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza e norme per gli aumenti periodici di stipendio ai generali di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti e per la decorrenza degli stipendi agli ufficiali della Marina.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  tabella V annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, quale
risulta  successivamente modificata, concernente assegni ai palombari
e sommozzatori della Marina e loro guide, e' sostituita dalla tabella
annessa alla presente legge.
  Gli  assegni di cui alla suddetta tabella e, in quanto applicabili,
le  relative  norme di corresponsione sono estesi agli altri militari
della  Marina  e  ai  militari  dell'Esercito, dell'Aeronautica e del
Corpo  della  guardia  di  finanza che si trovino nelle condizioni di
impiego di cui alla, tabella stessa.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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