Legge Ordinaria n. 131 del 04/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 13 marzo 1958)
Trasferimento nei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici del personale fuori ruolo presso gli organi decentrati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  l'espletamento  delle  funzioni  di  provveditore  alle  Opere
pubbliche    la   dotazione   organica   delle   carriere   direttive
dell'Amministrazione     dei    lavori    pubblici    e'    aumentata
complessivamente di 17 posti assegnati al coefficiente 900.
  I  posti  suddetti  sono portati in aumento ai ruoli organici della
carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici,
di  cui  al  successivo art. 3, e del ruolo degli ingegneri del Genio
civile  di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 362. Detto aumento e' ripartito di volta in volta
fra  i  predetti  due  ruoli  organici  in  relazione  al  numero dei
funzionari   di   ciascun  ruolo  nominati  provveditori  alle  Opere
pubbliche.
  La nomina a provveditore alle Opere pubbliche puo' essere conferita
anche  a  funzionari  appartenenti  ai  ruoli  dell'Azienda nazionale
autonoma  delle  strade  statali,  nonche'  ad ispettori generali del
ruolo  ad  esaurimento  delle  nuove costruzioni ferroviarie, purche'
muniti  di  diploma  di laurea. In tal caso, i funzionari che saranno
nominati  provveditori  e  quelli che gia' rivestono tale carica sono
considerati,  agli  effetti  del  precedente  comma,  quali ispettori
generali    del    Genio    civile   o   della   carriera   direttiva
dell'Amministrazione  centrale  dei  lavori  pubblici,  a seconda che
siano tecnici o amministrativi.
  I  provveditori  alle Opere pubbliche sono nominati con decreto del
Presidente  della  Repubblica  su  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri.
 

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