Legge Ordinaria n. 14 del 05/01/1958 (Pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 1958)
Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei
giornalisti  professionisti  aventi  rapporto  di impiego con imprese
editoriali  sono determinati, con decorrenza dal 1 aprile 1956, nelle
seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi
contributi  stabiliti  dal  decreto  legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:
    assegni:  lire  4.342  mensili  per  ciascun  figlio;  lire 3.016
mensili per il coniuge; lire 1.430 mensili per ciascun ascendente;
    contributo: 27 per cento sulla retribuzione lorda.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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