Legge Ordinaria n. 143 del 04/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 15 marzo 1958)
Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  tariffe  degli  onorari  e delle indennita' ed i criteri per il
rimborso delle spese agli ingegneri ed agli architetti sono stabilite
mediante  decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
con  il  Ministro  per  i  lavori  pubblici, su proposta dei Consigli
nazionali  riuniti  degli  ingegneri  e degli architetti, sentite, da
parte  dei  Consigli  stessi, le organizzazioni sindacali a carattere
nazionale delle due categorie.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 marzo 1958

                               GRONCHI

                                               ZOLI - TOGNI - GONELLA

                                               Visto,              il
Guardasigilli: GONELLA
 

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