Legge Ordinaria n. 160 del 18/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 20 marzo 1958)
Norme per il trasferimento in ausiliaria degli ufficiali mutilati e invalidi di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ufficiali  dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica che
siano  venuti  o  che  vengano  a  trovarsi  nelle  condizioni di cui
all'ultimo  comma  dell'art. 39 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e
quelli della Guardia di finanza che siano venuti o vengano a trovarsi
nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 143 della legge 16
giugno  1935, n. 1026, sono trasferiti nell'ausiliaria e vi rimangono
fino  al  compimento  dei periodi indicati rispettivamente, dal primo
comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'art. 69
della  legge  16  giugno 1935, n. 1026, computandosi l'inizio di tali
periodi dalla cessazione dal servizio permanente.
  Il  trasferimento in ausiliaria e' subordinato all'esito favorevole
di accertamenti sanitari sull'idoneita' fisica ai relativi servizi ed
ha  luogo  a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge  o  dalla  successiva  data in cui l'ufficiale venga a trovarsi
nelle suddette condizioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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