Legge Ordinaria n. 170 del 04/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 21 marzo 1958)
Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 36, concernente l'istituzione di una Agenzia del monopolio italiano dei tabacchi in Oriente.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il primo comma dell'art. 3 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 36,
e' sostituito dal seguente:
  "Ai  suddetti funzionari sara' corrisposta, oltre al rimborso delle
spese  di  viaggio  (aumentato  delle  percentuali previste nel tempo
dalle disposizioni in vigore per gite di servizio all'estero) per gli
spostamenti  dall'una all'altra localita' in Oriente e per recarsi in
Italia  ogni qualvolta vi siano chiamati per ragioni di servizio, una
indennita' giornaliera pari alla diaria base vigente nel tempo per il
rispettivo grado o qualifica per le gite di servizio nell'interno del
territorio  nazionale,  aumentata di un coefficiente di maggiorazione
da  stabilirsi,  con decreto del Ministro per le finanze, di concerto
con quello per il tesoro, entro il limite massimo di quattro volte la
diaria base suddetta".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 marzo 1958

                               GRONCHI

                                            ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI

                                            Visto,  il Guardasigilli:
GONELLA
 

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