Legge Ordinaria n. 205 del 27/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 28 marzo 1958)
Estensione dell'indennità speciale prevista dall'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'  speciale  annua  prevista dall'art. 68 della legge 10
aprile  1954,  n.  113,  e  estesa,  a decorrere dal 1 gennaio 1953 e
comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di eta', agli ufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati a riposo per
eta' direttamente dal servizio permanente rispettivamente prima delle
date  dalle quali hanno avuto effetto la legge 9 maggio 1940, n. 369,
e  sono  entrati  in  vigore i decreti legislativi 5 ottobre 1945, n.
734,  e  10  gennaio 1947, n. 58, nonche' agli ufficiali delle stesse
Forze  armate  che,  gia' in ausiliaria per eta', erano stati da tale
posizione   collocati  a  riposo  rispettivamente  prima  delle  date
anzidette.
 

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