Legge Ordinaria n. 238 del 11/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1958)
Istituzione presso gli Enti esercenti il credito fondiario, di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli   Enti   esercenti   il   credito  fondiario  possono  chiedere
l'autorizzazione   ad   istituire   una   sezione   autonoma  per  il
finanziamento  di  opere  pubbliche  ed impianti di pubblica utilita'
nell'ambito territoriale nel quale svolgono la propria attivita'.
  Compito  della Sezione e' l'erogazione di mutui a favore degli enti
pubblici,  dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle societa'
dagli   stessi  enti  pubblici  costituite,  nonche'  di  imprese  di
nazionalita'  italiana,  concessionarie  delle opere e degli impianti
predetti.
  L'istituzione  e'  autorizzata  con  decreto  del  Ministro  per il
tesoro,   su  parere  conforme  del  Comitato  interministeriale  per
l'erogazione  del  credito  e  per  la  difesa  del  risparmio,  e lo
svolgimento delle relative operazioni di mutuo e' soggetto alle norme
della presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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