Legge Ordinaria n. 250 del 13/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 5 aprile 1958)
Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  persone  che  esercitano  la pesca quale esclusiva o prevalente
attivita'   lavorativa,  quando  siano  associate  in  cooperative  o
compagnie,  beneficiano  del  trattamento degli assegni familiari nel
settore  dell'industria  e  sono  assicurate  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  ed  i  superstiti  e  per la tubercolosi presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'Istituto
nazionale  per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni
e  le malattie professionali con le modalita' previste dalla legge 17
agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni.
  Le  predette  assicurazioni,  ad  eccezione  del  trattamento degli
assegni  familiari,  sono  dovute altresi' a favore delle persone che
esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa
  per   proprio  conto,  senza  essere  associate  in  cooperative  o
  compagnie.
Tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia
autonome,  sono  i  marittimi previsti dall'art. 115 del Codice della
navigazione,  approvato  con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che
esercitano  la  pesca  quale loro attivita' professionale con natanti
non  superiori  alle 10 tonnellate di stazza lorda, e quelli che sono
pescatori  di  mestiere  delle  acque  interne, forniti di licenza ai
sensi  dell'art.  3 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato
con  il  regio  decreto-legge dell'11 aprile 1938, n. 1183, e che non
lavorino  alle  dipendenze  di  terzi  come  concessionari di specchi
d'acqua, aziende vallive di pescicoltura, ecc.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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