Legge Ordinaria n. 27 del 04/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1958)
Assegnazione di fondi alla Discoteca di Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assegnazione  annua  di  lire  5.000.000, prevista dalla legge 27
dicembre  1953, n. 956, per il funzionamento della Discoteca di Stato
e  per  il  conseguimento  delle  sue  finalita',  e'  elevata a lire
26.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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