Legge Ordinaria n. 282 del 13/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1958)
Modificazioni del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e del regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  pene  pecuniarie  stabilite  nel capo VIII del decreto-legge 15
ottobre  1925, n. 2033, e dall'art. 128 del regolamento di esecuzione
approvato  con  il  regio  decreto  1  luglio  1926,  n.  1361, quali
risultano  per  effetto  della  legge  23  febbraio 1950, n. 66, sono
aumentate di dieci volte.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 marzo 1958

                               GRONCHI

                                           ZOLI - COLOMBO - GONELLA -
                                                            ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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