Legge Ordinaria n. 29 del 07/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1958)
Modificazioni alla legge 10 dicembre 1954, n. 1164, recante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.
hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il numero 35 della tabella allegato A della legge 10 dicembre 1954,
n. 1164, e' sostituito dal seguente:
  "Autorizzazione rilasciata dal sindaco, ai sensi dello art. 221 del
testo  unico  citato, per abitabilita' di nuove case urbane o rurali,
di  edifici  o  parte  di  essi,  indicati  nell'art.  220  del testo
medesimo:
    a)  abitazioni  di  lusso,  ai  sensi  del decreto Ministeriale 7
gennaio 1950, per ogni vano, lire 2.000;
    b) altre abitazioni, per ogni vano, lire 500".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 febbraio 1958

                               GRONCHI

                                                     ZOLI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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