Legge Ordinaria n. 304 del 02/04/1958 (Pubblicata nella G.U. del 14 aprile 1958)
Modifica all'art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, concernente regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  quarto  comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e'
sostituito dal seguente:
  "Per  tutti  gli  ufficiali  del Corpo equipaggi militari marittimi
l'anzianita'  di  servizio  e'  computata, ai fini della progressione
economica  dello  stipendio,  con  effetto  dal  1 dicembre 1956, dal
giorno  di  arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno
di eta'".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1958

                               GRONCHI

                                                        ZOLI - MEDICI

                                                        Visto,     il
Guardasigilli: GONELLA
 

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