Legge Ordinaria n. 361 del 26/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 21 aprile 1958)
Trattamento economico degli addetti, addetti aggiunti, assistenti, e archivisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  addetti  dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica in
servizio all'estero percepiscono le seguenti competenze:
    a)  lo  stipendio  e  gli  altri  assegni  di  carattere  fisso e
continuativo  previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia
diversamente disposto;
    b) l'assegno di sede;
    c) le indennita' per accreditamenti multipli;
    d)   l'indennita'   supplementare   mensile  di  aeronavigazione,
limitatamente  ai  soli addetti che abbiano diritto all'indennita' di
aeronavigazione;
    e)  le  indennita'  eventuali che possono spettare in forza delle
disposizioni contenute nella presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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