Legge Ordinaria n. 39 del 04/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1958)
Conglobamento totale del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  articoli  89,  91,  95,  99 del regio decreto-legge 19 ottobre
1938,  n.  1933,  convertito  nella  legge  5  giugno 1939, n. 973, e
successive modificazioni, sono modificati come segue:

    Art. 89. - "I gestori delle ricevitorie sono retribuiti con aggio
graduale sulle somme riscosse nell'esercizio finanziario, determinato
nelle seguenti misure:
          sulle prime lire 1.500.000........................ 28 %
          da lire 1.500.001 a lire 5.000.000................  3,70 %
          da lire 5.000.001 a lire 10.000.000...............  1,85 %
          oltre lire 10.000.000.............................  1,55 %"

  Art.  91.  -  "La  quota  d'aggio,  al  termine  di  ogni esercizio
finanziario,  viene  integrata  fino  a  raggiungere la somma di lire
488.925 quando risulti inferiore a tale somma.
  Dopo   due   esercizi   finanziari   consecutivi   di  integrazione
l'Amministrazione  potra' sopprimere la ricevitoria o trasformarla in
collettoria".

  Art.  95.  -  "Le spese di gestione delle ricevitorie sono a carico
dei  gestori,  escluse  quelle  per  gli  stampati,  che sono forniti
dall'Amministrazione.
  L'Amministrazione  provvede  al  rimborso  delle spese suddette, in
modo  forfettario,  nella  misura  del  60 per cento dell'aggio lordo
spettante,  diminuito  di  lire  220  mila, per le ricevitorie la cui
riscossione  dell'esercizio  finanziario  non sia superiore a lire 10
milioni,  e nella misura del 50 per cento dell'aggio lordo spettante,
diminuito  di  lire 220.000, per le ricevitorie con riscossione oltre
lire 10 milioni annui.
  Alle  ricevitorie  che,  pur  superando i 10 milioni di riscossione
all'anno,  non  raggiungono,  con la percentuale del 50 per cento, la
medesima  quota percepita dalle ricevitorie con riscossione inferiore
ai 10 milioni, viene corrisposta la differenza.
  Il  relativo  importo  sara'  prelevato  insieme con gli acconti di
aggio.
  L'Amministrazione    del   lotto   puo'   provvedere   direttamente
all'affitto   dei  locali  delle  ricevitorie.  Occorrendo,  i  fondi
necessari  sono  anticipati  dal  Fondo  per  gli  assegni vitalizi e
straordinari al personale del lotto".

  Art.  99.  -  "I  ricevitori  e  gli  aiuti ricevitori che hanno la
gestione  di  una ricevitoria contribuiscono al Fondo per gli assegni
vitalizi  e  straordinari  al  personale  del  lotto con una ritenuta
generale  sull'80  per  cento  del  rispettivo  aggio  e  tredicesima
mensilita' nella seguente misura:
    dell'8 per cento per le ricevitorie di 1ª classe;
    del 7 per cento per le ricevitorie di 2ª classe;
    del 6 per cento per le ricevitorie di 3ª classe;
    del 5 per cento per le ricevitorie di 4ª classe.
  Gli aiuto ricevitori che non hanno la gestione di una ricevitoria e
i  commessi  avventizi  contribuiscono con una ritenuta pari al 5 per
cento  dell'80  per cento della retribuzione iniziale prevista per il
personale che presta servizio per la intera settimana. Detta ritenuta
gravera'  per  meta'  a  carico  del  ricevitore,  che  deve  versare
mensilmente  al Fondo l'intero contributo salvo rivalsa della quota a
carico del personale.
  I  contributi versati dagli iscritti al Fondo non sono rimborsabili
agli  interessati  per  alcun  motivo,  eccetto  il  caso  di  errori
materiali.
  Le  vincite al lotto sono soggette ad una ritenuta dell'1 per cento
in favore del Fondo suddetto".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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