Legge Ordinaria n. 4 del 07/01/1958 (Pubblicata nella G.U. del 18 gennaio 1958)
Interpretazione dell'art. 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'assegnazione   degli   immobili  dello  Stato  a  servizio  delle
Universita'  e  degli Istituti superiori universitari s'intende fatta
in  uso  ed in ogni caso, a titolo gratuito e perpetuo, qualunque sia
l'epoca in cui l'assegnazione e stata o' sara' realizzata, e passa in
loro  proprieta' il materiale mobile di qualsiasi natura che lo Stato
pone a disposizione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 gennaio 1958

                               GRONCHI

                                            ZOLI - ANDREOTTI - MORO -
                                                               MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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