Legge Ordinaria n. 447 del 21/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 6 maggio 1958)
Delega al Governo per la disciplina della cessione in proprietà a favore degli assegnatari degli alloggi di tipo popolare ed economico costruiti o da costruire a totale carico dello Stato ovvero con il suo concorso o contributo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il Governo e' autorizzato ad emanare, entro otto mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, con decreto del Presidente
della  Repubblica,  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e
su  proposta  del  Ministro per i lavori pubblici di concerto con gli
altri  Ministri  interessati,  sentita  una  Commissione parlamentare
composta  di  dieci deputati e dieci senatori nominati dai Presidenti
delle  due  Camere,  il testo delle norme occorrenti per disciplinare
l'obbligo, a richiesta, della cessione in proprieta' degli alloggi di
tipo  popolare  ed economico costruiti o da costruire a totale carico
dello  Stato ovvero con il suo concorso o contributo e per i quali le
vigenti  disposizioni  gia' non prevedano l'acquisto della proprieta'
da  parte  degli  assegnatari,  o  lo  subordinino  al  consenso  del
Ministero  dei lavori pubblici e degli enti finanziatori. Il riscatto
potra' essere esteso anche agli alloggi ex I.R.C.I.S.
  Le  norme  di  cui al comma precedente dovranno essere informate ai
seguenti criteri:
    1)   nella   cessione   in   proprieta'   deve  essere  preferito
l'assegnatario  dell'alloggio o, in mancanza, il coniuge superstite o
gli  ascendenti  e  i  discendenti  conviventi  non  aventi autonomia
economica;
    2) per la cessione si deve rispettare una equa proporzione fra il
numero   dei   componenti   il   nucleo  familiare  e  la  superficie
dell'alloggio.  Non  possono essere assegnati in proprieta' alloggi a
coloro  che  si  trovino  nelle condizioni previste dall'art. 4 della
legge 12 marzo 1952, n. 113;
    3)  il  prezzo  di cessione deve essere stabilito in relazione al
valore  venale  di  ogni  singolo alloggio, ridotto del 30 per cento,
nonche'  di  un  ulteriore  0,25 per cento per ogni anno di effettiva
occupazione  dell'alloggio  fino ad un massimo di venti anni. Per gli
alloggi  costruiti dallo Stato con i proventi delle addizionali per i
terremotati,  sara'  apportata  una  maggiore  riduzione,  sempre che
l'assegnatario non possieda altro alloggio;
    4)  il  prezzo  di  cessione  puo'  essere  corrisposto  in unica
soluzione ovvero ratealmente; in questo secondo caso il trasferimento
di   proprieta'   non   puo'   avvenire  anteriormente  al  pagamento
dell'ultima rata di prezzo;
    5)  possono  essere prevedute congrue agevolazioni tributarie per
gli atti di cessione;
    6)  coloro  che hanno riscattato l'alloggio non possono alienarlo
prima  che  siano  trascorsi  dieci  anni  dalla  data  dell'avvenuto
riscatto.
  Le  norme  delegate  possono prevedere la esclusione dalla cessione
della quota di alloggi che sara' ritenuta necessaria perche' gli enti
proprietari  possano  adeguatamente svolgere le loro attribuzioni nel
settore della edilizia popolare.
  Sono  in  ogni  caso  esclusi  dalla  cessione  gli  alloggi di cui
all'art.   343,   secondo   comma,   del   testo  unico  delle  leggi
sull'edilizia  popolare  ed economica, approvato con regio decreto 28
aprile  1938,  n.  1165; quelli la cui concessione sia essenzialmente
condizionata  alla  prestazione  in  loco  di un determinato servizio
presso pubbliche Amministrazioni e quelli che si trovano negli stessi
edifici  nei  quali  hanno  sede  gli  uffici  delle  Amministrazioni
predette.
  Le somme ricavate dalla cessione in proprieta' degli alloggi di cui
alla presente legge devono essere destinate alla costruzione di nuovi
alloggi di tipo popolare.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 marzo 1958

                               GRONCHI

                                                ZOLI - TOGNI - MEDICI

                                                Visto,             il
Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)