Legge Ordinaria n. 460 del 03/04/1958 (Pubblicata nella G.U. del 8 maggio 1958 (suppl. ord.))
Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Lo  stato di sottufficiale e' costituito dal complesso dei doveri e
dei diritti inerenti al grado.
  Lo  stato  di  sottufficiale  sorge  col legittimo conferimento del
grado e cessa con la perdita del grado.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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