Legge Ordinaria n. 474 del 03/04/1958 (Pubblicata nella G.U. del 12 maggio 1958)
Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  assegni  di  superinvalidita'  di  cui  all'art. 1 del decreto
legislativo  26  gennaio  1948,  n.  74,  e successive modificazioni,
vengono  elevati  da lire 456.000 a lire 648.000 annue per la lettera
A; da lire 396.000 a lire 552.000 annue per la lettera A-bis; da lire
331.400 a lire 451.400 per la lettera B.
  L'indennita'  speciale  per  l'accompagnatore, prevista dall'art. 3
del  decreto  legislativo sopracitato, e successive modificazioni, e'
elevata:
    1) per i superinvalidi residenti in Comuni aventi una popolazione
non inferiore a 100.000 abitanti: da lire 30.000 a lire 40.000 per la
lettera A; da lire 27.000 a lire 35.000 per la lettera A-bis; da lire
24.000 a lire 31.000 per la lettera B;
    2) per i superinvalidi residenti in Comuni aventi una popolazione
inferiore  ai  100.000  abitanti: da lire 27.000 a lire 37.000 per la
lettera A; da lire 24.000 a lire 32.000 per la lettera A-bis; da lire
21.000 a lire 28.000 per la lettera B.
  I  miglioramenti  derivanti dall'applicazione del presente articolo
hanno  decorrenza dal 1 luglio 1958 in ragione del 50 per cento e dal
1 luglio 1959 in ragione del 100 per cento.
 

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