Legge Ordinaria n. 52 del 04/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 25 febbraio 1958)
Conglobamento parziale del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Gli  articoli 89, 91, 94, 95, 99 e 100 del regio decreto - legge 19
ottobre  1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973,
e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

  Art.  89.  - "I gestori delle ricevitorie sono retribuiti con aggio
graduale    sulle   somme   riscosse,   nell'esercizio   finanziario,
determinato nelle seguenti misure:
        sulle prime lire 1.270.000...................   28,35 %
        da lire 1.270.001 a lire 2.000.00............    4,95 %
        da lire 2.000.001 a lire 5.000.000...........    3,70 %
        da lire 5.000.001 a lire 10.000.000..........    1,85 %
        oltre lire 10.000.000........................    1,55 %

  Art.  91.  -  "La  quota  d'aggio,  al  termine  di  ogni esercizio
finanziario,  viene  integrata  fino  a  raggiungere la somma di lire
420.000 quando risulti inferiore a tale somma.
  Dopo   due   esercizi   finanziari   consecutivi  di  integrazione,
l'amministrazione  potra' sopprimere la ricevitoria o trasformarla in
collettoria".

  Art.  94.  -  "Ai  fini  dell'applicazione  della ritenuta a favore
dell'ente  Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale
del  lotto  sara'  presa a base la liquidazione dell'aggio risultante
dall'applicazione dei precedenti articoli 89 e 91".

  Art.  95.  -  "Le spese di gestione delle ricevitorie sono a carico
dei  gestori,  escluse  quelle  per  gli  stampati,  che sono forniti
dall'Amministrazione.
  L'Amministrazione  provvede  al  rimborso  delle spese suddette, in
forma  forfetaria,  nella  misura,  corrispondente  al  50  per cento
dell'aggio   lordo  spettante,  liquidato  ai  sensi  dei  precedenti
articoli 89 e 91 diminuito di lire 220.000. Il relativo importo sara'
prelevato insieme con gli acconti d'aggio.
  L'Amministrazione    del   lotto   puo'   provvedere   direttamente
all'affitto dei locali delle ricevitorie, trattenendone l'importo sul
rimborso  forfettario  di cui al secondo comma del presente articolo.
Occorrendo,  i  fondi  necessari  sono  anticipati  dal Fondo per gli
assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto".

  Art.  99.  -  "I  ricevitori  e  gli  aiuto ricevitori che hanno la
gestione  di  una ricevitoria contribuiscono al Fondo per gli assegni
vitalizi  e  straordinari  al  personale  del  lotto con una ritenuta
generale  sul  rispettivo  aggio, diminuito come al secondo comma del
precedente art. 95, nella seguente misura:
    dell'8 per cento per le ricevitorie di prima classe;
    del 7 per cento per le ricevitorie di seconda classe;
    del 6 per cento per le ricevitorie di terza classe;
    del 5 per cento per le ricevitorie di quarta classe.
  Gli  aiuto ricevitori che non hanno la gestione di ricevitorie ed i
commessi  avventizi  contribuiscono con una ritenuta pari al 3,60 per
cento della sola retribuzione per essi stabilita.
  Tale  ritenuta gravera' per meta' a carico del ricevitore, al quale
spetta  l'obbligo  di  versare  all'Ente  lo intero contributo, salvo
rivalsa della quota a carico dell'aiuto ricevitore.
  Le modalita' del versamento saranno stabilite dal regolamento.
  Al  Fondo  per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del
lotto  sono  pure  devolute le somme derivanti da sanzioni pecuniarie
inflitte  ai ricevitori e agli aiuto ricevitori, le riduzioni d'aggio
applicate  per  motivi  disciplinari, le somme ricavate dalla vendita
delle  matrici dei bollettari del lotto e degli oggetti fuori di uso,
le somme dovute ai termini dell'art. 4 del regolamento sul lotto, per
i bollettari del giuoco predisposti in eccedenza alla tolleranza.
  I  contributi  versati  dagli  iscritti  al Fondo predetto non sono
rimborsabili per alcun motivo, eccetto il caso di errori materiali".

  Art.  100. - "Il settimo dell'aggio netto relativo alle riscossioni
eccedenti  i  primi  5.000.000 di lire annue e' attribuito alla Cassa
sovvenzioni per gli impiegati civili dello Stato non aventi diritto a
pensione  di  cui  all'art.  9  della  legge  22 luglio 1906, n. 623,
trasferita  ai  termini  del  regio  decreto  11  marzo 1923, n. 614,
nell'Opera  di  previdenza  a  favore del personale civile e militare
dello Stato.
  Ai  fini  di cui sopra, le gestioni di ciascun ricevitore inferiori
ad un anno sono ragguagliate ad anno intero".
 

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