Legge Ordinaria n. 6 del 08/01/1958 (Pubblicata nella G.U. del 24 gennaio 1958)
Modifica dell'art 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'art. 2 della legge 15 maggio 1954, n. 234.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  Ministro  per  il  tesoro  di  concerto  con  il  Ministro  per
l'industria  e il commercio, su proposta del Comitato di cui all'art.
3  del  decreto  legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367,
puo',  in  deroga  al  divieto  di cui al primo comma dell'art. 6 del
decreto-legge  15  dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modifiche,
nella  legge  12  febbraio  1952, n. 50, modificato dall'art. 2 della
legge 15 maggio 1954, n. 234, concedere, anche per la parte destinata
alla   ricostituzione  delle  scorte,  il  consolidamento  dei  mutui
contratti   dalle  imprese  industriali,  commerciali  ed  artigiane,
danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamita'.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 gennaio 1958

                               GRONCHI

                                                 ZOLI - GAVA - MEDICI

                                                 Visto,            il
Guardasigilli: GONELLA
 

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